aspirazioni

 

I soci dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Tartarughe Della Kirghisia” – da qui in poi citati come “Tartarughe Della Kirghisia” – fanno riferimento alle aspirazioni fondamentali della natura dell’uomo.

 chi ha dato vita alle Tartarughe Della Kirghisia, ha individuato nell’amicizia il principio fondante del gruppo, consapevole che più persone, in amicizia, possano intraprendere in maniera più facile e migliore la via per il raggiungimento dell’armonia.

  sceglie di far parte delle Tartarughe della Kirghisia deve essere a conoscenza del fatto che sarà chiamato a fare in modo che le aspirazioni di tutti i membri del gruppo siano sempre tenute in pari considerazione, poiché questo è elemento indispensabile per la sopravvivenza del nostro gruppo.

sceglie di far parte delle Tartarughe della Kirghisia, deve rispettare con consapevolezza ogni compagno o compagna di corse e di avventure in ogni condizione, accettandola per quello che è, senza condizionare o forzare, prodigandosi al massimo per cercare, insieme, di migliorare.
 

sceglie di far parte delle Tartarughe della Kirghisia si impegna ad accettare sempre i membri del gruppo, di qualsiasi estrazione sociale, religione o politica essi siano, mantenendo sempre un comportamento rispettoso di tutti con un atteggiamento responsabile, etico e morale molto elevato, nell’attività di gruppo e in quella sportiva.
 

  sceglie di far parte delle Tartarughe della Kirghisia sa che nessuna delle attività del gruppo dovrà mai essere piegata per realizzare fini propri, e che la partecipazione alle iniziative che il gruppo riterrà importanti dovrà essere svolta con lo scopo di spronare le Tartarughe Della Kirghisia nella condizione di fiorire e prosperare.
 

STATUTO

Art. 1 – Denominazione e sede

E’ costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica Tartarughe della Kirghisia. L’Associazione ha sede in Via Felice Carcano 105 – 21042 Caronno Pertusella (Va) – Italia. L’associazione in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2 – Scopo

La costituzione della “Associazione Sportiva Dilettantistica Tartarughe della Kirghisia concretizza lo spirito dell’Associazionismo in tutti gli aspetti sociali, ricreativi ed educativi. La nascita avviene nello spirito della Costituzione Italiana, nei principi della Comunità Europea e delle carte dei diritti e dei Doveri dell’ONU. L’Associazione è apolitica e non ha scopi di lucro. Essa, nella forma di associazione di fatto senza riconoscimento, ha per scopo l’esercizio, la promozione, l’organizzazione nonché la diffusione di attività sportive dilettantistiche per rispondere ai bisogni di attività motorie di uomini e donne di ogni età; promuove la crescita umana e sociale dei propri associati attraverso l’organizzazione di percorsi ed iniziative culturali, ricreative, educative e formative; l’organizzazione e lo svolgimento di attività a supporto di tipo culturale, valoriale, sociale organizzativo e ricreativo per lo sviluppo del territorio intorno al quale gravitano gli associati e le loro famiglie; diffondere e promuovere il concetto morale e sociale della solidarietà e del volontariato; ottenere lo scopo sociale nel pieno spirito di amicizia.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà, tra l’altro, svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina sportiva. L’associazione, inoltre, potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un punto di ristoro nonché l’organizzazione di attività e servizi diretti agli associati.

Art. 3 – Colori Sociali

I colori sociali sono il bianco il rosso e il verde. Si adotta come logo l’illustrazione di una tartaruga, a cui viene assegnato il nome di Agostina.

Art. 4 – Soci

Possono essere soci dell’associazione tutti coloro che condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo “Statuto” e la “Regola Principale”, nonché i regolamenti interni.

L’ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante socio; non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo indeterminato.

Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’associazione e di corrispondere le quote associative; non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, i soci minorenni votano attraverso coloro che esercitano la potestà genitoriale o la tutela.

La qualità di socio si perde per dimissioni ed espulsione, il socio può presentare in qualunque momento le proprie dimissioni via posta ordinaria ed elettronica al Consiglio Direttivo . Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’associazione. In ogni caso l’espulsione o anche la sola sospensione della qualità di socio sono deliberate a maggioranza dal Consiglio Direttivo e sottoposte all’approvazione dell’Assemblea Straordinaria convocata per l’occasione che delibererà a maggioranza dopo aver ascoltato anche il socio interessato.

Contro la sospensione o l’espulsione i soci possono ricorrere agli Organi di Giustizia della Csen. I soci si impegnano a non ricorrere ad altre forme di giudizio all’infuori di quelle previste dal presente Statuto. La perdita per qualsiasi caso della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato o donato all’associazione.

Art. 5 – Categorie dei soci

Le categorie dei soci sono le seguenti:

Soci Agonisti, soci che rappresentano l’associazione nelle gare ufficiali;

Soci Ordinari: soci che partecipano alle varie attività dell’associazione senza essere agonisti.

Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.

Art. 6 – Candidatura dei soci alle cariche sociali.

Può candidarsi alle cariche sociali qualunque socio maggiorenne in regolare con il versamento delle quote associative che non ricopre cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima disciplina sportiva dilettantistica.

Le candidature alle cariche sociali devono essere presentate almeno tre giorni prima della data stabilita per l’effettuazione dell’assemblea di nomina, dandone comunicazione per posta ordinaria o elettronica al Presidente. Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l’immediata decadenza della carica.

Art. 7 – Organi dell’Associazione

Organi dell’associazione sono:

L’Assemblea dei soci

Il Presidente

Il Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Assemblea dei soci

L’Assemblea è costituita da tutti i soci ed è l’organo sovrano dell’Associazione.

L’assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente, mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria o elettronica, inviata ai soci almeno otto giorni prima della data dell’Assemblea; nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora della prima e della seconda convocazione nonchè l’ordine del giorno.

L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L’Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per:

Deliberare sul conto consuntivo;

Deliberare l’indirizzo generale dell’attività dell’Associazione:

Deliberare sull’ammontare della quota associativa e su eventuali quote straordinarie;

Deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell’Assemblea Straordinaria del Consiglio Direttivo:

Eleggere il Consiglio Direttivo.

L’Assemblea Straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo o della metà più uno dei soci. L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente entro quindici giorni dalla data prevista.

L’assemblea Straordinaria delibera:

Sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;

Sugli atti e contratti a diritti reali immobiliari;

Sull’integrazione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità;

Su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all’ordine del giorno;

Sullo scioglimento dell’Associazione e sulle modalità di liquidazione.

Art. 9 – Validità Assembleare

L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, tanto l’assemblea ordinaria che straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 10 – Funzionamento dell’Assemblea

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione, tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale. Ogni socio ha diritto ad un voto; ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza, da Vice Presidente.

L’Assemblea nomina un segretario che redigerà il verbale e, se necessario, due scrutatori. Copia del verbale assembleare deve essere messo a diposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo. Per ogni assemblea deve essere redatto un verbale su apposito libro, che deve restare a disposizione di ogni socio con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo.

Art.11 – Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo e gestionale dell’associazione ed è eletto dall’Assemblea ogni quattro anni ed è rieleggibile.

Esso è composto da un minimo di cinque membri. All’interno del Consiglio Direttivo saranno nominati il Presidente, il Vice Presidente, un segretario ed un tesoriere. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da che ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione. Nel caso che per qualsiasi motivo durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’assemblea straordinaria dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fina alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 12 – I membri permanenti del Consiglio Direttivo

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Esso potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati. E’ eletto dal Consiglio Direttivo ogni quattro anni. Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione e vigila sull’esecuzione delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo.

Il Vice presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Egli ha il compito di provvedere a informare e coinvolgere associati, potenziali associati, sostenitori esterni in ogni iniziativa promossa dall’Assemblea e del Consiglio Direttivo, oltre a rappresentare la società in tutte quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato dall’Assemblea dei soci.

Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri, altresì provvede a predisporre e conservare contratti secondo le disposizioni del consiglio direttivo.

Il tesoriere provvede a predisporre il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e pagamento delle spese deliberate dal consiglio direttivo, alla raccolta e contabilizzazione delle quote societarie e a conservare ordinativi e scritture contabili.

Art. 13 – Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione sportiva dilettantistica è costituito dalle quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci, da eventuali entrate di carattere commerciale, da eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici, da eventuali beni, mobili o immobili, di proprietà dell’associazione o ad essa pervenuti a qualsiasi ttolo, e da quanto potrà possedere in avvenire. In considerazione della natura di associazione senza scopo di lucro eventuali avanzi di gestione, fondi riserve e capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta ne indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dello scopo associativo.

Art. 14 – Entrate

Le entrate sono costituite da:

Quote associative annue o periodiche dei soci;

Contributi ordinari o straordinari dei soci;

Eventuali contributi del CONI, delle Federazioni a cui la società decidesse di affiliarsi, di enti pubblici o similari;

Liberalità concesse da associati o da terzi;

Eventuali introiti commerciali e da servizi erogati a soci o a terzi;

Eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni.

E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire agli associati parte delle entrate a titolo di renumerazione per l’attività sociale.

Art. 15 – Quote associative

Gli importi delle quote di iscrizione, delle quote contributive dovute dagli associati e dell’ammontare degli eventuali versamenti aggiuntivi per le attività e servizi sociali e complementari, vengono approvate dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo il quale ne prevede anche termini e modalità di pagamento.

Art. 16 – Rendiconto di cassa

Il Consiglio direttivo dovrà predisporre il consuntivo della situazione di cassa dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci. Il rendiconto deve informare circa la complessiva situazione finanziaria dell’associazione.

Il rendiconto ha come riferimento l’attività svolta in ogni singolo anno sociale, il cui inizio è posto il 1° novembre e la sua fine al 31 ottobre di ciascun anno solare.

Il rendiconto deve essere redatta con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione della situazione, deve essere messa a disposizione degli associati copia del consuntivo della situazione di cassa, copia da trasmettere anche via mail.

Art. 17 – Clausola Compromissoria

Tutte le controversie emergenti tra i soci e l’Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte alla competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il Coni.

Art. 18 – Durata Scioglimento

La durata della Associazione è illimitata.

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno i 4/5 degli associati aventi diritto al voto, con l’approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

Art. 19 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto espressamente del presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni previste dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile, allo statuto ed ai regolamenti del Coni e del Cio e del Csen ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili,